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 Paola e Dario   Associazione

  >>====> Tropea 

Paola e Dario

L'associazione prende il nome dai due ragazzi che persero la vita in uno degli incidenti più gravi verificatosi sulla strada statale 522 nei pressi di Portosalvo la sera di Natale 1998.

Alla memoria della ragazza

è stato donato il sito:

 www.paolavaleri.com  

da Paolo

 che lo cura da Milano

STATUTO

Art.1 - Costituzione e sede

Su iniziativa dei genitori e di alcuni amici di PAOLA VALERI e DARIO COLACINO, è costituita l'Associazione "PAOLA e DARIO" onlus, con sede in Viale don Mottola Tropea (VV).

Art.2 - Oggetto, scopo e durata

Lo spirito con il quale è nata l'Associazione è finalizzato a promuovere attività varie per sensibilizzare i giovani sulla prevenzione e sicurezza stradale.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue anche finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria, umanitaria e della beneficenza. La sua attività principalmente consiste nell'aiutare economicamente le persone bisognose di particolari cure mediche, contribuire alle spese per i trasferimenti in altri centri ospedalieri specialistici, erogare sussidi universitari o borse di studio a studenti meritevoli particolarmente bisognosi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31.12.2010, essa si intenderà prorogata tacitamente di anno in anno se non interverranno decisioni di scioglimento da parte dell'assemblea prima della scadenza.

Art.3 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione 

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il fondo dell'Associazione è costituito dai versamenti che saranno conferiti dai fondatori nella misura di lire 100.000 (centomila) ciascuno.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono

  all'Associazione;

- dalle elargizioni o oblazioni effettuate "una tantum" da persone che sostengono l'Associazione;

- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire ad essa.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quello originario.

I versamenti al fondo di dotazione da parte degli associati possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale.

Art.4 - Fomdatori, soci, benemeriti e onorari dell'Associazione

Sono aderenti all'Associazione, con diritto di voto:

- i fondatori

- i soci dell'Associazione

- i benemeriti dell'Associazione

- gli onorari dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può esseree disposta per un periodo temporaneo. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore d'età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa. Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza. Sono benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti, di particolare rilevanza dal consiglio direttivo. Sono onorari dell'Associazione coloro che si sono distinti per eccezionali meriti in campo sociosanitario od umanitario. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo statuto e regolamento.

Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi dell'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Per la presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non convalida le ragioni dell'esclusione, egli può adire al collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

Art. 5 - organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazioone:

. l'assemblea degli aderenti all'Associazione

- il consiglio direttivo

- il consiglio dei revisori dei conti (se nominato).

Art. 6 - Assemblea 

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.

L'assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno per approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi entro quattro mesi dall'inizio dell'anno, ed in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli aderenti o da almeno la metà più uno dei consiglieri. Essa inoltre:

- provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente e del vice presidente del consiglio

  direttivo, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti;

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

- delibera sulle modifiche al presente statuto;

- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

- delibera sull'eventuale destinazione di utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonchè di

  fondi, riserve di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò

  sia consentito dalla legge e dal presente statuto;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Il numero necessario per deliberare è costituito dalla metà più uno dei soci; qualora un socio fosse impedito alla partecipazione all'assemblea potrà conferire delega del suo voto ad un socio partecipante di sua fiducia.

Art. 7 - Il consiglio direttivo 

L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea da un minimo di cinque ad un massimo di nove menbri, compresi il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto. I consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti; in caso di dimissioni o decadenza di uno o più consigliere, subentrano in carica i soci che hanno ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di preferenza nelle ultime elezioni, e rimangono in carica fino alle nuove elezioni. Il numero necessario per deliberare è costituito dalla metà più uno dei consiglieri; qualora un consigliere fosse impedito alla partecipazione al consiglio, potrà conferire delega del suo voto a un consigliere partecipante di sua fiducia.

Art. 8 - Il presidente 

Al presidente del consiglio direttivo spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Al presidente del consiglio direttivo compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dlel'Associazione, in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato. Il presidente convoca e presiede l'assemblea, ed il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art.9 - Il vice presidente

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

Art.10 - Il segretario del consiglio direttivo

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo e coadiuva il presidente ed il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o oppurtune per il funzionamento dell'Associazione.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo nonchè del libro degli aderenti all'Associazione.

Art.11 - Il tesoriere

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art.12 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo e dei revisori dei conti nonchè il libro degli aderenti all'Associazione.

Art.13 - Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti, se nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per il consiglio direttivo. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

Art.14 - Rendiconto

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno in consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art.15 Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.16 - Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali (onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.17 - Clausola compromissoria 

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ed arbitrio irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.

Art.18 - Leggi applicabili

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine alle norme contenute nel libro V del Codice civile.

Santa Maria dell'Isola

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